Onorevoli Colleghi! - L'articolo 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successive modificazioni, prevede espressamente che: «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi» e che «tali controversie sono in particolare quelle: (...) e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (...), con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati (...)».
      La formulazione dell'articolo è poco chiara e causa notevoli difficoltà nel caso in cui, per esempio, un soggetto, per perorare una sua ragione nei confronti del Servizio sanitario nazionale si trova costretto a citare in giudizio un qualsiasi ente, poiché accade che alcuni giudici ordinari ritengono di non rientrare all'interno di quella esclusione sopra indicata. È chiaro che per il semplice cittadino è molto più facile adire il giudice ordinario che non il giudice amministrativo.
      Al fine di dirimere questa controversia, appare necessario, riprendendo il testo letterale della norma vigente, chiarire senza ombra di dubbio che il privato cittadino che intende chiamare in giudizio un terzo per prestazioni sanitarie rientra all'interno della locuzione «rapporti individuali di utenza con soggetti privati», la cui esclusione dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comporta la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario.
    La questione potrebbe sembrare di scarsa importanza, ma al di là della necessità della certezza del diritto, specialmente per alcune categorie di cittadini con difficoltà, come possono essere i disabili, è certo che, a parte gli indubbi risvolti economici, abbia una grande importanza la possibilità di adire il giudice ordinario, che tra l'altro è distribuito sul territorio più capillarmente, anziché il tribunale amministrativo regionale.

 

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